Art. 1.

      1. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo le leggi del luogo» sono aggiunte le seguenti: «e verificato, per il cittadino o i cittadini italiani, il rispetto di quanto previsto dal capo I del titolo VIII»;

          b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Per essere opposto ai terzi in Italia, il matrimonio di un cittadino italiano celebrato da un'autorità straniera deve essere trascritto nei registri dello stato civile italiano. In assenza di tale trascrizione, il matrimonio di un cittadino italiano, validamente celebrato da un'autorità straniera, produce i suoi effetti civili esclusivamente nei confronti dei coniugi e dei loro figli».